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Regime dei minimi 2012, accesso più semplice

7 febbraio 2012
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Il Regime dei Minimi 2012 è divenuto più flessibile. L’Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza sulla questione della durata del periodo minimo di inattività che vi consentirebbe l’accesso. In occasione della manifestazione Telefisco 2012, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che si può richiedere di entrare nel regime agevolato anche nel caso in cui il contribuente abbia svolto in passato un’altra attività e sia poi rimasto inattivo per soli due periodi di imposta invece che tre, come tecnicamente previsto dalla riforma del regime inserita nella manovra finanziaria 2011.

Il caso presentato a titolo esplicativo dall’Agenzia delle Entrate è quello di un contribuente che ha cessato la precedente attività a maggio 2006 e l’ha ripresa a giugno 2009. Così facendo, il lavoratore ha presentato la dichiarazione Iva e redditi solo per il 2006 e il 2009. In casi come questo, secondo l’Agenzia, essendo passati tre anni solari dalla precedente cessazione, è possibile accedere comunque al regime dei minimi 2012. Va ricordato che il semplice possesso di una partita Iva inattiva, non preclude assolutamente l’adesione all’agevolazione.

In base al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, le persone fisiche che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007, possono accedere al regime dei minimi indipendentemente dal regime contabile applicato negli anni precedenti. Il nuovo regime non può avere una durata superiore a cinque anni, compreso quello di avvio dell’attività, ma i contribuenti più giovani possono continuare ad usufruire del regime agevolato per un tempo maggiore, cioè fino al compimento dei 35 anni di età. Fa eccezione il caso del soggetto che, avendo iniziato l’attività dal 2008, ha optato per il regime ordinario: in questo caso, il contribuente deve rispettare il vincolo triennale.

Non è stata chiarita, invece,  la questione di un’eventuale ingresso nel regime dei minimi 2012 di coloro che, da pensionati, volessero intraprendere una libera professione. Interpretando letteralmente il testo della legge, in questi casi, non si potrebbe accedere al regime agevolato. La regola, così com’è, tende ad evitare gli abusi di coloro che continuano, di fatto, ad esercitare la vecchia attività, modificandone soltanto la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo.

L’Agenzia ha concesso ampia libertà di accedere al regime dei minimi anche ai dipendenti licenziati e a quelli in mobilità, senza chiarire nulla in merito ad altri tipi di rapporti di lavoro cessati, quali, ad esempio, il pensionamento.

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